PARTE TERZA PREVISIONI
TITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE AI DIVERSI AMBITI
CAPO VI AMBITI DI ATTREZZATURE E SERVIZI
Gli ambiti di attrezzature e servizi sono le parti del territorio di uso pubblico e d’interesse generale, destinate al soddisfacimento dei bisogni sia della popolazione residente che degli abitanti insediabili.
Gli ambiti di attrezzature e servizi sono localizzati nel territorio in modo da assicurare una equilibrata distribuzione e da garantire la dotazione degli standard previsti dalla legge.
Gli interventi nelle aree di cui al presente capo VI sono attuati direttamente dall’Amministrazione Comunale o da enti ed aziende istituzionalmente competenti.
La realizzazione di servizi ed attrezzature pubbliche potrà essere concessa anche a soggetti diversi da quelli di cui al precedente comma a condizione che l’intervento sia compatibile con gli indirizzi generali e con i programmi comunali. Le modalità di realizzazione, gestione ed eventualmente di cessione al comune delle aree e delle opere, saranno determinate con apposita Convenzione.
L’edificazione si attua per intervento edilizio diretto accompagnato da un progetto di sistemazione dell’intera area.
Art. 82 Ambiti per attrezzature e servizi a scala territoriale
Sono ambiti destinati al soddisfacimento dei bisogni della popolazione in materia di servizi e attrezzature pubbliche di grado superiore con un ambito di utenza comunale o sovracomunale.
Corrispondono alle Zone Territoriali Omogenee “F” di cui all’art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.
Nelle tavole di cui all’art. 2 paragrafo B sono suddivise in esistenti e di progetto.
Le sigle riportate nelle suddette tavole hanno valore ricognitivo e non previsionale. Sono sempre ammissibili gli interventi che confermano le utilizzazioni cui le sigle si riferiscono; diverse utilizzazioni sono consentite, nel rispetto degli standard previsti per le diverse attrezzature dalla legge.
Sugli edifici esistenti sono ammissibili, ove non soggetti a particolari discipline, le trasformazioni fisiche rientranti nelle definizioni di:
- Manutenzione straordinaria (MS);
- Ristrutturazione edilizia (RE1, RE2, RE3).
Sono consentiti inoltre:
- Ampliamenti (A);
- Nuove costruzioni (NC).
Per ampliamenti e nuove costruzioni gli indici di utilizzazione sono quelli che discendono dalle disposizioni regolamentari che disciplinano la costruzione delle diverse attrezzature.
Per quanto non disciplinato da legge e decreti specifici si applicano comunque i seguenti parametri urbanistici:
a) Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,50 mq/mq
b) Rapporto di copertura fondiario Rc 0,50
c) Altezza massima H 10,50 m
d) Numero massimo di piani fuori terra N° 3
e) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici
salvo diverso allineamento obbligato indicato graficamente
nelle tavole di R.U. e le prescrizioni del Codice della Strada
per le strade esterne ai centri abitati Ds 5,00 m
f) Distanza minima dai confini Dc 8,00 m
g) Distanza minima tra fabbricati Df 10,00 m
E’ prescritta la realizzazione di parcheggi di relazione, secondo le disposizioni regolamentari che disciplinano le diverse attrezzature. Per quanto non disciplinato da leggi e decreti specifici si rinvia ai disposti dell’art. 16.
Le aree scoperte dovranno essere sistemate a verde con alberi di alto fusto.
Art. 83 Aree per impianti sportivi e protezione civile
Sono zone destinate alla realizzazione di impianti per lo sport agonistico quali: palestre, piscine, palazzi dello sport, campi da tennis, da calcio scoperti, tribune, ecc.. In tali zone sono ammesse anche strutture per foresteria, ristorazione del pubblico e di servizio agli impianti, centri medici di servizio alle attività sportive.
Si applicano i seguenti parametri urbanistici:
a) Indice di utilizzazione territoriale Ut 0,050
b) Altezza massima eccezion fatta per le strutture
di copertura degli impianti per la pratica sportiva H 7,50 m
c) Distanza minima dei fabbricati dai confini Dc 6,0 m
d) Distanza minima tra fabbricati Df 10,00 m
e) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici
salvo diverso allineamento obbligato indicato graficamente
nelle tavole di R.U. e le prescrizioni del Codice della Strada
per le strade esterne ai centri abitati Ds 8,00 m
E’ prescritta la realizzazione di parcheggi di relazione secondo le disposizioni regolamentari che disciplinano le diverse attrezzature. Per quanto non disciplinato da leggi e decreti specifici si applicano i disposti dell’art. 16.
I parcheggi dovranno essere realizzati con sistemi di pavimentazioni non impermeabilizzanti e dovranno essere alberati con essenze di alto fusto nella misura di due alberi ogni 100 mq di parcheggio.
E’ prescritto l’indice di riequilibrio ecologico nella misura di 1 albero ogni 10 mq. di area impermeabilizzata con essenze scelte tra le specie consigliate nella Guida.
Le aree di cui al presente articolo devono risultare disponibili per la protezione civile in caso di necessità.
Art. 84 Ambiti di attrezzature e servizi a scala comunale e di quartiere
Sono ambiti destinati al soddisfacimento dei bisogni della popolazione locale in materia di servizi e attrezzature pubbliche.
Sono inclusi negli standard ai sensi del D.L. 2 aprile 1968, n. 1444.
Nelle tavole di cui all’art. 2 paragrafo B sono suddivise in esistenti e di progetto.
Le sigle riportate nelle tavole di progetto hanno valore ricognitivo e non previsionale. Sono sempre ammessi gli interventi che confermino le utilizzazioni cui le sigle si riferiscono; diverse utilizzazioni sono consentite, nel rispetto degli standard per le diverse attrezzature della legge.
Per gli edifici compresi nelle zone esistenti sono ammissibili, ove non soggetti a particolari discipline, le trasformazioni fisiche che rientrano nella definizione di :
- Manutenzione straordinaria (MS);
- Ristrutturazione edilizia (RE1, RE2, RE3).
Sono consentiti inoltre:
- Ampliamenti (A);
- Nuove costruzioni (NC).
Per ampliamento e nuove costruzioni gli indici di utilizzazione sono quelli che discendono dalle disposizioni regolamentari che disciplinano la costruzione delle diverse attrezzature.
Per quanto non disciplinato nelle leggi e decreti specifici si applicano comunque i seguenti parametri urbanistici:
a) Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,50 mq/mq
b) Rapporto di copertura fondiario Rc 0,50
c) Altezza massima H 10,50 m
d) Numero massimo di piani fuori terra N° 3
e) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici salvo diverso allineamento obbligato indicato graficamente
nelle tavole di R.U. e le prescrizioni del Codice della Strada
per le strade esterne ai centri abitati Ds 8,00 m
f) Distanza dai confini Dc 6,00 m
g) Distanza minima tra fabbricati Df 10,00 m
Art. 85 Zone a verde attrezzato
Sono zone destinate a parchi e giardini pubblici, per il gioco dei bambini e dei ragazzi, e per la ricreazione ed il riposo degli adulti.
Sono incluse negli standard ai sensi del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444.
In queste zone non meno del 70% della superficie deve essere sistemata a verde, con coperture erbacee, arbustive o arboree. La restante superficie può essere interessata da piccoli impianti scoperti per la pratica sportiva, da percorsi pedonali e ciclabili e da parcheggi scoperti.
Gli eventuali parcheggi scoperti possono essere previsti soltanto in posizione perimetrale, essendo preclusa la previsione di percorsi di penetrazione per mezzi motorizzati.
È prescritta la realizzazione di siti, adeguatamente protetti ed attrezzati per i gioco dei ragazzi, nonché di altre zone protette destinate al riposo ed alla ricreazione degli utenti.
Sono zone destinate agli impianti per attività sportive coperti o scoperti quali piscine, palestre, palazzi dello sport, immersi nel verde che deve occupare almeno il 50% dell’intera area. In queste zone sono ammesse strutture per il ristoro del pubblico e di servizio agli impianti.
L’edificazione è soggetta ai seguenti indici e parametri:
a) Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,50 mq/mq
b) Altezza massima: H 10,50 m
eccezione fatta per le strutture di copertura degli impianti
per la pratica sportiva
c) Distanza minima dei fabbricati dai confini Dc 6,00 m
d) Distanza minima dei fabbricati dalle strade Ds 8,00 m
salvo diverso allineamento obbligato indicato graficamente nelle
tavole di R.U. e le prescrizioni del Codice della Strada per le
strade esterne ai centri abitati
e) Distanza minima tra fabbricati Df 10,00 m
E’ prescritta la realizzazione di parcheggi di relazione secondo le disposizioni regolamentari che disciplinano le diverse attrezzature. Per quanto non disciplinato da leggi e decreti specifici si applicano i disposti dell’art. 16.
Art. 87 Zone per attrezzature cimiteriali
Sono zone destinate alle attrezzature cimiteriali esistenti, di ampliamento e di progetto.
Nelle zone cimiteriali si osservano disposizioni di cui alla legge 24 luglio 1934, n. 1265 Testo unico delle leggi sanitarie e successive modifiche ed integrazioni.
Nei nuovi cimiteri o negli ampliamenti si applicano i seguenti indici e parametri:
a) Parcheggi P 10 mq/100 mq di Sf
Non fanno parte delle attrezzature cimiteriali le relative zone di rispetto, che sono indicate nelle tavole di cui all’art. 2 paragrafo B, per l'applicazione dei prescritti vincoli di inedificabilità; le suddette fasce sono soggette alle disposizioni di cui al precedente art. 9 paragrafo 9.4.