Approvato dal consiglio Comunale nella seduta del 13.11.1985 con atto n.344
Art. 1
Gli impianti sportivi (escluso il centrale) potranno essere concessi annualmente
a società o gruppi sportivi o associazioni sportive, residenti
sul territorio comunale, che svolgono attività sportiva, previa
domanda degli interessati alla Commissione Calcio del C.C.S.S. all'uopo
delegata dalla Amministrazione comunale.
Le domande dovranno pervenire alla Commissione stessa, entro il 15 settembre di ogni anno.
La Commissione Calcio procederà al rilascio delle autorizzazioni in tempo utile e saranno valide per l'intero anno agonistico.
Le domande dovranno essere inviate per posta o consegnate a mano all'Ufficio Sport del Comune.
L'uso degli impianti è limitato alla sola attività sportiva per cui è domandato, con esclusione di qualsiasi altra attività, sotto pena di decadenza della concessione.
Art. 2
Si intendono società concessionarie quelle società che utilizzando
in maniera continuativa ed in misura maggiore di tutti gli altri utenti
l'impianto sportivo e che accettano gli obblighi e gli oneri previsti
dal presente regolamento, consentono con il loro impegno volontario il
regolare utilizzo degli stessi impianti per tutta l'attività programmata.
Le società concessionarie dovranno comunicare alla Amministrazione comunale e alla Commissione Calcio: nome, cognome e indirizzo nonché il recapito telefonico della persona da queste designata alla cura dell'impianto, al momento stesso della domanda.
Questi risponderà personalmente e per la società concessionaria, del suo operato direttamente e alla Amministrazione comunale e alla Commissione Calcio del C.C.S.S. di eventuali reclami da parte delle altre società per il mancato uso dell'impianto, ecc.
Gli eventuali reclami o deficienze saranno esaminate dalla Commissione Calcio.
Questa potrà proporre alla Amministrazione comunale la revoca della stessa concessione.
Art. 3
Potranno altresì usufruire degli impianti, mediante assegnazione
annuale anche gruppi o associazioni sportive con attività ridotta,
purché continuativa e programmata con scadenze regolari, previa
domanda alla Commissione Calcio da effettuarsi entro il 15 settembre di
ogni anno. Tale Commissione procederà al rilascio delle autorizzazioni
in tempo utile e si intendono valide per l'intero anno agonistico.
Art. 4
Le concessioni o le assegnazioni annuali saranno determinate dall'Amministrazione
comunale, su proposta della Commissione Calcio al quale è demandato
il compito di predisporre il piano di utilizzazione degli impianti sportivi
di concerto con le società o gruppi sportivi interessati.
Art. 5
Ove è possibile, senza arrecare danno alla normale pratica sportiva
delle squadre giovanili, è consentito, secondo le modalità
impartite dall'Amministrazione comunale, far svolgere gli allenamenti
alle Società o Gruppi sportivi che svolgono attività amatoriale.
L'attività non ufficiale sarà regolata dall'Ufficio Sport
del Comune dietro le direttive generali impartite dalla Commissione Calcio
del C.C.S.S.
Art. 6
Fermo restando il principio della disponibilità per tutti gli impianti
sportivi, l'Amministrazione comunale, su proposta del C.C.S.S., potrà
escludere alcune società, qualora il numero delle richiedenti sia
superiore alla ricettività degli impianti.
Art. 7
L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di usare direttamente
gli impianti sportivi o di consentire l'uso anche per manifestazioni diverse
da quelle sportive, dandone preavviso alle società concessionarie
o interessate.
Art. 8
L'Amministrazione comunale, su indicazione dell'Ufficio Tecnico comunale,
che dovrà effettuare periodicamente sopralluoghi e controlli degli
impianti sportivi, potrà limitarne l'uso o sospendere alcune o
tutte le attività, qualora accerti che lo svolgimento di alcune
gare può pregiudicare gravemente il terreno di gioco o altri annessi.
Art. 9
Le società concessionarie dovranno provvedere a propria cura, per
le proprie gare e per quelle delle squadre cui viene assegnato il campo,
alla predisposizione del terreno di gioco, degli spogliatoi e a quanto
altro necessario al regolare svolgimento delle gare e al migliore utilizzo
dell'impianto.
Art. 10
Annullato con decisione del C.R.C. n. 57139 del 28-12-1982.
Art. 11
L'uso da parte della scuola dei campi di calcio o degli altri impianti
dell'Amministrazione comunale, escluso la piscina comunale, sono concessi
gratuitamente.
Art. 12
Durante lo svolgimento delle gare dovranno essere osservate e fatte osservare
tutte quelle norme e quegli accorgimenti atti a garantire la regolare
effettuazione. Gli atleti, i dirigenti, gli spettatori dovranno occupare
esclusivamente gli spazi indicati dai relativi regolamenti sportivi.
Art. 13
Al fine di utilizzare nella maniera più razionale ed ampia possibile
le strutture sportive esistenti, la Commissione Calcio indicherà,
stagione per stagione, le ore in cui dovranno tassativamente disputarsi
le gare e gli allenamenti.
Art. 14
Tutti gli utenti sono tenuti ad usare gli impianti sportivi con la massima
diligenza avendo cura di evitare qualsiasi danno.
Art. 15
Per i danni che i singoli o associazioni arrecheranno agli impianti sportivi
nascerà l'obbligo di risarcimento alla Amministrazione comunale
in base alle vigenti disposizioni del codice civile ed ai vigenti regolamenti
sportivi.
Art. 16
Qualora i danni subiti dagli impianti risultino di particolare gravità
e denotino un comportamento in aperto contrasto con i principi sportivi,
i singoli e le società o le associazioni ritenuti responsabili,
saranno esclusi, su proposta del C.C.S.S., con provvedimento motivato
da parte dell'Amministrazione comunale, a tempo determinato dal diritto
di usufruire delle attrezzature sportive di proprietà del Comune.
Art. 17
È compito di chiunque venga a conoscenza di tali danni e comportamenti
non conformi al presente regolamento, denunciarli all'Amministrazione
comunale.
È compito specifico dell'addetto, indicato dalla società concessionaria come responsabile dell'impianto, denunciare all'Amministrazione comunale i danni riscontrati dopo ogni gara, dopo averli contestati alla società interessata alla presenza del Direttore di gara. Copia della denuncia deve essere inviata alla Commissione Calcio (presso Ufficio Sport del Comune).
Art. 18
Dovrà essere redatto, a cura dell'Ufficio Tecnico comunale, in
collaborazione con le società concessionarie, un inventario di
tutti i beni mobili ed immobili esistenti negli impianti sportivi, da
aggiornarsi ad ogni nuova acquisizione o accessione.
Art. 19
Non potrà essere apportata, da parte delle società concessionarie,
alcuna modificazione alla struttura dell'impianto, né su di esso
potranno essere eseguite nuove opere, senza preventiva e regolare autorizzazione
dell'Amministrazione comunale. In caso di inosservanza saranno applicati
i provvedimenti normativi vigenti in materia.
Art. 20
Le opere autorizzate dall'Amministrazione comunale ed eseguite a cura
e spese delle società concessionarie, saranno dirette e sorvegliate
dall'Ufficio tecnico comunale.
Art. 21
Le società non potranno, per gli interventi di cui all'art. 19
e 20 del presente Regolamento, pretendere dall'Amministrazione comunale
dei rimborsi né vantare diritti diversi o maggiori di quelli espressamente
previsti dal presente regolamento. È tuttavia possibile che, ove
l'Amministrazione comunale le reputi utile, dopo il parere della Commissione
Calcio, intervenga in concorso di spese con la società concessionaria
a realizzare le opere proposte.
Ogni nuova opera o attrezzatura, da chiunque realizzata, fa parte integrante della struttura sportiva e quindi, da tutti utilizzabile secondo i modi e le finalità del presente regolamento.
Art. 22
L'osservanza del presente regolamento è condizione necessaria e
indispensabile per la concessione o l'assegnazione annuale o l'uso temporaneo
degli impianti sportivi.
Art. 23
Al fine di far conoscere integralmente il presente regolamento, sarà
inviato un esemplare ad ogni società sportiva operante sul territorio
comunale. Un altro esemplare sarà depositato presso gli spogliatoi
di ogni impianto e sarà cura della società concessionaria
custodirlo. Copia del regolamento sarà affisso, a cura dell'Amministrazione
comunale, all'interno degli spogliatoi e dovrà rimanere visibile
a chiunque.
Art. 24
Il presente regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione
n. 344 del 13-11-1982 e C.C. per modifica art. 5 n. 25 del 2-2-1985, ha
efficacia al momento della sua definitiva approvazione.
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