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Regolamento sull'uso dei campi sportivi

Approvato dal consiglio Comunale nella seduta del 13.11.1985 con atto n.344


Art. 1
Gli impianti sportivi (escluso il centrale) potranno essere concessi annualmente a società o gruppi sportivi o associazioni sportive, residenti sul territorio comunale, che svolgono attività sportiva, previa domanda degli interessati alla Commissione Calcio del C.C.S.S. all'uopo delegata dalla Amministrazione comunale.

Le domande dovranno pervenire alla Commissione stessa, entro il 15 settembre di ogni anno.

La Commissione Calcio procederà al rilascio delle autorizzazioni in tempo utile e saranno valide per l'intero anno agonistico.

Le domande dovranno essere inviate per posta o consegnate a mano all'Ufficio Sport del Comune.

L'uso degli impianti è limitato alla sola attività sportiva per cui è domandato, con esclusione di qualsiasi altra attività, sotto pena di decadenza della concessione.


Art. 2
Si intendono società concessionarie quelle società che utilizzando in maniera continuativa ed in misura maggiore di tutti gli altri utenti l'impianto sportivo e che accettano gli obblighi e gli oneri previsti dal presente regolamento, consentono con il loro impegno volontario il regolare utilizzo degli stessi impianti per tutta l'attività programmata.

Le società concessionarie dovranno comunicare alla Amministrazione comunale e alla Commissione Calcio: nome, cognome e indirizzo nonché il recapito telefonico della persona da queste designata alla cura dell'impianto, al momento stesso della domanda.

Questi risponderà personalmente e per la società concessionaria, del suo operato direttamente e alla Amministrazione comunale e alla Commissione Calcio del C.C.S.S. di eventuali reclami da parte delle altre società per il mancato uso dell'impianto, ecc.

Gli eventuali reclami o deficienze saranno esaminate dalla Commissione Calcio.

Questa potrà proporre alla Amministrazione comunale la revoca della stessa concessione.


Art. 3
Potranno altresì usufruire degli impianti, mediante assegnazione annuale anche gruppi o associazioni sportive con attività ridotta, purché continuativa e programmata con scadenze regolari, previa domanda alla Commissione Calcio da effettuarsi entro il 15 settembre di ogni anno. Tale Commissione procederà al rilascio delle autorizzazioni in tempo utile e si intendono valide per l'intero anno agonistico.


Art. 4
Le concessioni o le assegnazioni annuali saranno determinate dall'Amministrazione comunale, su proposta della Commissione Calcio al quale è demandato il compito di predisporre il piano di utilizzazione degli impianti sportivi di concerto con le società o gruppi sportivi interessati.


Art. 5
Ove è possibile, senza arrecare danno alla normale pratica sportiva delle squadre giovanili, è consentito, secondo le modalità impartite dall'Amministrazione comunale, far svolgere gli allenamenti alle Società o Gruppi sportivi che svolgono attività amatoriale. L'attività non ufficiale sarà regolata dall'Ufficio Sport del Comune dietro le direttive generali impartite dalla Commissione Calcio del C.C.S.S.


Art. 6
Fermo restando il principio della disponibilità per tutti gli impianti sportivi, l'Amministrazione comunale, su proposta del C.C.S.S., potrà escludere alcune società, qualora il numero delle richiedenti sia superiore alla ricettività degli impianti.


Art. 7
L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di usare direttamente gli impianti sportivi o di consentire l'uso anche per manifestazioni diverse da quelle sportive, dandone preavviso alle società concessionarie o interessate.


Art. 8
L'Amministrazione comunale, su indicazione dell'Ufficio Tecnico comunale, che dovrà effettuare periodicamente sopralluoghi e controlli degli impianti sportivi, potrà limitarne l'uso o sospendere alcune o tutte le attività, qualora accerti che lo svolgimento di alcune gare può pregiudicare gravemente il terreno di gioco o altri annessi.


Art. 9
Le società concessionarie dovranno provvedere a propria cura, per le proprie gare e per quelle delle squadre cui viene assegnato il campo, alla predisposizione del terreno di gioco, degli spogliatoi e a quanto altro necessario al regolare svolgimento delle gare e al migliore utilizzo dell'impianto.


Art. 10
Annullato con decisione del C.R.C. n. 57139 del 28-12-1982.


Art. 11
L'uso da parte della scuola dei campi di calcio o degli altri impianti dell'Amministrazione comunale, escluso la piscina comunale, sono concessi gratuitamente.


Art. 12
Durante lo svolgimento delle gare dovranno essere osservate e fatte osservare tutte quelle norme e quegli accorgimenti atti a garantire la regolare effettuazione. Gli atleti, i dirigenti, gli spettatori dovranno occupare esclusivamente gli spazi indicati dai relativi regolamenti sportivi.


Art. 13
Al fine di utilizzare nella maniera più razionale ed ampia possibile le strutture sportive esistenti, la Commissione Calcio indicherà, stagione per stagione, le ore in cui dovranno tassativamente disputarsi le gare e gli allenamenti.


Art. 14
Tutti gli utenti sono tenuti ad usare gli impianti sportivi con la massima diligenza avendo cura di evitare qualsiasi danno.


Art. 15
Per i danni che i singoli o associazioni arrecheranno agli impianti sportivi nascerà l'obbligo di risarcimento alla Amministrazione comunale in base alle vigenti disposizioni del codice civile ed ai vigenti regolamenti sportivi.


Art. 16
Qualora i danni subiti dagli impianti risultino di particolare gravità e denotino un comportamento in aperto contrasto con i principi sportivi, i singoli e le società o le associazioni ritenuti responsabili, saranno esclusi, su proposta del C.C.S.S., con provvedimento motivato da parte dell'Amministrazione comunale, a tempo determinato dal diritto di usufruire delle attrezzature sportive di proprietà del Comune.


Art. 17
È compito di chiunque venga a conoscenza di tali danni e comportamenti non conformi al presente regolamento, denunciarli all'Amministrazione comunale.

È compito specifico dell'addetto, indicato dalla società concessionaria come responsabile dell'impianto, denunciare all'Amministrazione comunale i danni riscontrati dopo ogni gara, dopo averli contestati alla società interessata alla presenza del Direttore di gara. Copia della denuncia deve essere inviata alla Commissione Calcio (presso Ufficio Sport del Comune).


Art. 18
Dovrà essere redatto, a cura dell'Ufficio Tecnico comunale, in collaborazione con le società concessionarie, un inventario di tutti i beni mobili ed immobili esistenti negli impianti sportivi, da aggiornarsi ad ogni nuova acquisizione o accessione.


Art. 19
Non potrà essere apportata, da parte delle società concessionarie, alcuna modificazione alla struttura dell'impianto, né su di esso potranno essere eseguite nuove opere, senza preventiva e regolare autorizzazione dell'Amministrazione comunale. In caso di inosservanza saranno applicati i provvedimenti normativi vigenti in materia.


Art. 20
Le opere autorizzate dall'Amministrazione comunale ed eseguite a cura e spese delle società concessionarie, saranno dirette e sorvegliate dall'Ufficio tecnico comunale.


Art. 21
Le società non potranno, per gli interventi di cui all'art. 19 e 20 del presente Regolamento, pretendere dall'Amministrazione comunale dei rimborsi né vantare diritti diversi o maggiori di quelli espressamente previsti dal presente regolamento. È tuttavia possibile che, ove l'Amministrazione comunale le reputi utile, dopo il parere della Commissione Calcio, intervenga in concorso di spese con la società concessionaria a realizzare le opere proposte.

Ogni nuova opera o attrezzatura, da chiunque realizzata, fa parte integrante della struttura sportiva e quindi, da tutti utilizzabile secondo i modi e le finalità del presente regolamento.


Art. 22
L'osservanza del presente regolamento è condizione necessaria e indispensabile per la concessione o l'assegnazione annuale o l'uso temporaneo degli impianti sportivi.


Art. 23
Al fine di far conoscere integralmente il presente regolamento, sarà inviato un esemplare ad ogni società sportiva operante sul territorio comunale. Un altro esemplare sarà depositato presso gli spogliatoi di ogni impianto e sarà cura della società concessionaria custodirlo. Copia del regolamento sarà affisso, a cura dell'Amministrazione comunale, all'interno degli spogliatoi e dovrà rimanere visibile a chiunque.


Art. 24
Il presente regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 344 del 13-11-1982 e C.C. per modifica art. 5 n. 25 del 2-2-1985, ha efficacia al momento della sua definitiva approvazione.


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