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Regolamento comunale Consulta comunale sugli anziani

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 6 marzo 1996


Articolo 1
Il presente regolamento disciplina le modalità organizzative e procedurali della Consulta per gli anziani del Comune di Empoli.


Articolo 2
Lo scopo principale della Consulta per gli anziani è quello di promuovere in collaborazione con l'Amministrazione Comunale tutta una serie di iniziative volte a facilitare una partecipazione degli anziani alla predisposizione di politiche sociali per gli stessi.


Articolo 3
La Consulta degli anziani avrà unicamente una funzione propositiva e consultiva per l'Amministrazione Comunale, ma non vincolante. In particolare la Consulta potrà:
- esprimere pareri preventivi, a richiesta o di propria iniziativa, su atti comunali;
- esprimere proposte agli organi comunali per l'adozione di atti;
- esprimere proposte per la gestione e l'uso dei servizi o beni comunali.


Articolo 4
Fanno parte della Consulta le Associazioni e i Movimenti che tutelano i diritti degli anziani, aventi natura di ente morale e associazioni di fatto, operanti o aventi sede nel Comune di Empoli con propria autonoma organizzazione o attraverso organizzazioni a livello interassociativo regolate sulla base di statuto o ordinamento interno.


Articolo 5
Le Associazioni e gli Enti in possesso delle caratteristiche di cui all'art. 4, partecipano ai lavori della Consulta con un proprio rappresentante a ciò designato dalle Associazioni e dagli Enti. I nominativi devono essere comunicati con lettera all'ufficio Servizi Sociali del Comune. I rappresentanti restano in carica per 2 anni. Alla scadenza dei relativi mandati, le riconferme e i rinnovi vengono formalizzati dalle Associazioni con comunicazioni al Presidente della Consulta almeno sessanta giorni prima della scadenza e comunque nel termine di trenta giorni dalla data relativa, trascorsi i quali, senza che sia pervenuta alcuna segnalazione formale dei nominativi, si considerano confermati nell'incarico per ulteriori 2 anni i rappresentanti scaduti.


Articolo 6
Le sostituzioni prima della scadenza dei mandati avvengono con comunicazione ufficiale, fatta dalle associazioni interessate ai medesimi soggetti citati nel comma precedente, ed i rappresentati designati durano fino alla scadenza prevista per i membri sostituiti.


Articolo 7
La partecipazione alla Consulta si basa comunque sul presupposto della possibile adesione di altre associazioni, le quali, non individuate con il provvedimento del Consiglio Comunale possono richiedere di farne parte, presentando apposita domanda al Presidente della Consulta.

Questi la sottopone alla Consulta, appositamente convocata entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda, per il parere obbligatorio da comunicare nel termine di trenta giorni alla Giunta Comunale, alla quale spetta il provvedimento di accettazione.


Articolo 8
La Consulta viene convocata dal Presidente con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno il quale deve essere comunicato ai componenti dieci giorni prima della seduta.
La convocazione inoltre può derivare su sollecitazione dei membri della Consulta. Le proposte della Consulta sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà delle Associazioni. In seconda convocazione, da tenore a distanza di un'ora dalla prima, le proposte sono valide qualunque sia il numero delle Associazioni presenti.


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