Approvato con Delibera C.C n. 369 del 19.11.90
Art. 1 - Norme generali
L'Amministrazione Comunale interviene secondo la propria competenza nei
settori economico, sociale, culturale o sportivo promuovendo l'organizzazione
diretta di manifestazioni, dibattiti, convegni o intervenendo ad analoghe
manifestazioni promosse da Associazioni od Enti pubblici.
Art. 2 - Condizioni
L'intervento dell'Amministrazione Comunale in manifestazioni promosse
da terzi può avvenire alle condizioni che seguono.
Art. 3 - Soggetti promotori
I soggetti promotori devono essere Enti pubblici o Associazioni che non
perseguono scopo di lucro.
Art. 4 - Natura dell'intervento
L'intervento può consistere in un contributo a fondo perduto o
in una assunzione specifica di parte delle spese di organizzazione; in
ogni caso il fine per il quale l'intervento è richiesto dovrà
essere specifico e determinato.
Qualora nelle proposte o progetti presentati da Enti o Associazioni che operano nel settore culturale siano individuate finalità e metodi riconducibili ad interessi e a linee di attività proprie dell'Amministrazione Comunale, l'intervento potrà coprire per intero le spese previste per l'organizzazione e l'effettuazione dell'iniziativa, nell'ammontare determinato dalle previsioni sottoposte dal soggetto richiedente a richiesta di contributo, purché la stessa non preveda una qualsiasi altra forma di introito finanziario.
L'intervento del Comune non potrà in alcun caso essere ulteriormente richiesto per eventuali maggiori spese che si verificassero rispetto alla previsione iniziale qualunque ne possa essere la causa o il motivo.
Sono escluse dal contributo da parte del Comune le prestazioni assicurate alle iniziative programmate dall'apporto dei componenti dell'Ente o Associazione organizzatrice e da tutti coloro che a qualsiasi titolo volontariamente collaborano all'iniziativa nonché le spese per uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali l'Ente o l'Associazione organizzatrice già disponga o che vengano messi a disposizione del Comune o da altri Enti.
Il Comune resta comunque estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra Enti ed Associazioni destinatarie di contributi e terzi per forniture, prestazioni od a qualsiasi altro titolo e non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna circa lo svolgimento della manifestazione per tutto quanto è prescritto dalle vigenti norme di legge.
Art. 5 - Concessione del
contributo
La concessione del contributo è subordinata all'impegno dell'Ente
beneficiario a utilizzarlo per gli scopi per i quali è stato concesso.
Qualora l'Ente richiedente il contributo sia un'Associazione, il legale rappresentante della stessa dovrà, al momento della richiesta, espressamente dichiarare che l'Associazione non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, così come previsto dall'art. 7 della L. 2.5.1974 n. 195 e dall'art. 4 della L. 18.11.81 n. 659.
La concessione del contributo è subordinato alla sottoscrizione da parte del presidente o legale rappresentante dell'ente o associazione della dichiarazione allegata al presente regolamento.
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto nella sua qualità di legale rappresentante dell'Associazione
con sede in via tel. n. ad integrazione della domanda di contributo inoltrata
all'Amministrazione Comunale di Empoli, con lettera del prot. n. dichiara,
sotto la propria responsabilità, che l'Associazione stessa:
1) non persegue scopo di lucro (allegare copia dello Statuto dell'Associazione)
ANNOTAZIONI
2) non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito,
così come previsto dall'art. 7 della Legge 2.5.1974 n. 115 e dall'art.
4 della Legge 18.11.1981, n. 659.
ANNOTAZIONI
3) si impegna ad utilizzare il contributo richiesto, per gli scopi per
i quali sarà eventualmente concesso dandone successivo rendiconto;
4) che il contributo, a fondo perduto, è richiesto dall'Associazione
predetta al fine di
(indicare le finalità sociali in modo specifico e determinato)
ANNOTAZIONI
5) che il contributo, quale partecipazione del Comune, alle spese di organizzazione
dell'iniziativa
(indicare le necessità organizzative in modo specifico e determinato).
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