approvato dal Consiglio Comunale dell'11 ottobre 2004
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Definizioni e normativa di riferimento
Art. 3 Autorizzazione allo scarico
Art. 4 Presentazione della domanda
Art. 5 Durata del procedimento
CAPO II - NUOVI SCARICHI
Art. 6 Contenuto della domanda
Art. 7 Istruttoria
CAPO III - NORMATIVA TRANSITORIA PER GLI SCARICHI
ESISENTI INFERIORI A 100 AE
Art. 8 Obblighi per i titolari di scarichi esistenti
Art. 9 Contenuto delle domande
Art. 10 Istruttoria
CAPO IV - DISPOSIZIONI PER IL MANTENIMENTO
DEGLI IMPIANTI
Art. 11 Prescrizioni generali per i sistemi di trattamento delle acque
reflue domestiche
CAPO V - DURATA E MODIFICHE DELL'AUTORIZZAZIONE
Art. 12 Contenuto e durata dell'atto di autorizzazione
Art. 13 Modifiche dell'autorizzazione
CAPO VI - COLLEGAMENTO CON ALTRE NORMATIVE
Art. 14 Procedimenti soggetti a procedura SUAP
CAPO VII - NORME FINALI
Art.15 Abrogazioni
Art.16 Entrata in vigore
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Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento ha per oggetto le procedure di autorizzazione
degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche,
in acque superficiali o nel suolo, in quanto in aree non servite di pubblica
fognatura.
Art. 2 Definizioni e normativa
di riferimento
Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni contenute nel
D.Lgs.11 maggio 1999 n°152 e successive modifiche e integrazioni,
nella L..R. 21 dicembre 2001 n°21, nel D.P.G.R. 23 maggio 2003 n°28/R
e, limitatamente alle definizioni non comprese nei due provvedimenti sopra
menzionati e non in contrasto con gli stessi, nella L.R. 23 gennaio 1986
n°5.
Per autorizzazione si intende l'atto amministrativo che consente lo scarico
di acque reflue domestiche o assimilate.
Per scarichi che non recapitano in pubblica fognatura si devono intendere
gli scarichi di gruppi o singoli edifici presenti sul territorio comunale
che non possono allacciarsi o non sono serviti da una pubblica fognatura,
collegata o meno a un impianto di depurazione, la cui gestione è
demandata al gestore del Servizio idrico integrato.
Con il termine decreto si intende il D.Lgs.11 maggio 1999 n°152 e
successive modifiche e integrazioni
Con il termine legge regionale si intende la L.R. 21 dicembre 2001 n°64
e successive modifiche e integrazioni.
Con il termine regolamento regionale si intende il D.P.G.R. 23 maggio
2003 n°28/ R.
Art. 3 Autorizzazione allo
scarico
Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate che non recapitano
in pubblica fognatura devono essere autorizzati, con formale atto rilasciato
dal competente dirigente comunale ai sensi dell'art. 45 del decreto, a
seguito di apposita domanda presentata utilizzando i modelli resi disponibili
presso l'ufficio relazioni con il pubblico (URP), l'ufficio ambiente,
lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), lo Sportello Unico
dell'Edilizia (SUE) ove costituito, e sul sito internet del comune.
Una singola autorizzazione allo scarico può riguardare più
unità immobiliari con scarico comune e di conseguenza più
titolari.
Tutti i soggetti che utilizzano uno scarico in condominio sono responsabili
in solido dello stesso.
La titolarità dell'autorizzazione allo scarico fa capo a tutti
i soggetti, che hanno titolo d'uso ad almeno una delle unità immobiliari,
che recapitano i propri reflui domestici nello scarico oggetto dell'autorizzazione
stessa.
Tutti i soggetti che utilizzano uno scarico di acque reflue domestiche
e assimilate fuori fognatura sono tenuti a conservare copia dell'atto
d'autorizzazione, a conoscerne ed a rispettare le prescrizioni.
Il passaggio di titolarità dell'autorizzazione avviene automaticamente
senza necessità di comunicazione alcuna al Comune che la rilascia,
con il passaggio contrattuale dei diritti d'uso (compravendita, affitto
od altro), in analogia a quanto avviene per gli atti edilizi (concessioni,
autorizzazioni e DIA).
Il titolare dell'autorizzazione cedente, in caso di vendita, affitto o
comodato è tenuto a trasmettere copia dell'autorizzazione al ricevente
all'atto della cessione.
I soggetti che entrano in diritto d'uso di una unità immobiliare
interessata dall'autorizzazione allo scarico sono tenuti a acquisire copia
dell'atto di autorizzazione allo scarico.
Art. 4 Presentazione della
domanda
La domanda è presentata dagli aventi titolo d'uso sullo scarico
utilizzando gli appositi modelli.
I richiedenti sono responsabili a tutti gli effetti civili e penali della
veridicità delle affermazioni contenute nella domanda.
E' fissato un contributo forfetario di 40,00 ai costi di istruttoria
del Comune per ogni domanda. Tale importo deve essere versato presso la
tesoreria comunale.
Per le domande relative a scarichi esistenti di cui al capo III, il contributo
è fissato in misura ridotta a 25,00.
Alla domanda deve essere allegata l'attestazione di versamento di cui
sopra e, nel caso di scarichi superiori a 100 AE, soggetti pertanto a
parere ARPAT, dei diritti di istruttoria desumibili dal tariffario ARPAT.
In via transitoria sono previsti due distinti iter procedimentali: Nuovi
scarichi, attivati dopo il 28.05.2003, e Scarichi esistenti, già
attivi al 28.05.2003.
Per gli scarichi con potenzialità superiore a 100 AE si applica
sempre il procedimento relativo ai nuovi scarichi.
Art. 5 Durata del procedimento
Il procedimento amministrativo ha inizio con la presentazione della domanda
di autorizzazione allo scarico e si deve concludere con un provvedimento
espresso di autorizzazione o di archiviazione entro novanta giorni da
tale data.
Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, la documentazione non conforme
a quanto richiesto o in generale in ogni caso in cui sia necessario chiedere
chiarimenti o ulteriori documenti rispetto a quanto presentato, il responsabile
del procedimento avvisa entro e non oltre 15 giorni il richiedente circa
la sospensione del procedimento e la necessità di presentare le
integrazioni.
I termini per la conclusione del procedimento riprendono a decorrere dal
momento della presentazione della documentazione integrativa.
Nel caso in cui le integrazioni non siano presentate entro 90 giorni dalla
data di ricevimento della comunicazione di sospensione del procedimento,
in assenza di validi motivi addotti dal richiedente, viene emesso un provvedimento
di archiviazione.
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Art. 6 Contenuto della domanda
La domanda di autorizzazione di un nuovo scarico può essere presentata
contestualmente alla pratica edilizia, richiesta di concessione oppure
denuncia di inizio attività (DIA), inerente il fabbricato da cui
originerà lo scarico stesso, oppure separatamente e comunque prima
dell'attivazione dello scarico.
In ogni caso l'autorizzazione allo scarico è condizione indispensabile
per l' abitabilità o agibilità dell'immobile e non vi devono
essere difformità tra i documenti presentati per i due procedimenti.
La domanda è presentata in unica copia in bollo di legge.
Nel caso di scarichi con potenzialità superiore a 100 AE sono invece
necessarie due copie, di cui una in bollo di legge; una copia viene inviata
dal responsabile del procedimento all'ARPAT per il parere di competenza.
Alla domanda deve essere allegata attestazione di versamento alla tesoreria
comunale di 40 a titolo di spese di istruttoria e del versamento
dei diritti risultanti dal tariffario ARPAT, reperibile anche nel sito
internet comunale, nel caso di scarichi superiori a 100 AE.
Nella domanda di autorizzazione allo scarico, che deve contenere un espresso
riferimento alla connessa pratica edilizia, i richiedenti devono indicare:
· i propri dati anagrafici e di residenza
· l'identificazione del fabbricato da cui originerà lo scarico
· la quantità stimata in metri cubi annui e in abitanti
equivalenti
· il sistema di approvvigionamento idrico del fabbricato
· il corpo recettore dello scarico
· il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche che verrà installato
Alla domanda devono essere allegati, in duplice copia, degli elaborati
grafici e una relazione tecnica, realizzati e firmati da un tecnico abilitato,
conformi a quelli presentati nella connessa pratica edilizia.
Gli elaborati grafici devono contenere almeno una planimetria della zona,
una planimetria di massima dell'edificio, con schema delle differenti
canalizzazioni di smaltimento dei reflui domestici e pluviali, indicazione
dei pozzetti di ispezione e campionamento, e una rappresentazione grafica
del percorso dei reflui prima dell'immissione nel corpo recettore, con
esatta indicazione del punto di scarico.
La relazione tecnica deve fornire una descrizione dell'impianto di smaltimento,
fornendo i dati progettuali di dimensionamento, una descrizione del corpo
recettore e del percorso che i reflui effettueranno prima dell'immissione
nello stesso, l'indicazione dello stato di efficienza delle fosse campestri
eventualmente percorse dai reflui, l'indicazione della presenza o meno
di pozzi per la captazione delle acque nel raggio di 25 metri dal punto
in cui i reflui verranno a contatto con il suolo o con gli strati superficiali
del sottosuolo e, nel caso di scarico di acque reflue assimilate le condizioni
rispetto alle quali viene attestata l'assimilazione rispetto a quanto
stabilito nella tabella 1 dell'allegato 1 al regolamento regionale.
Nel caso in cui lo scarico recapiti sul suolo oppure quando sia utilizzato
un sistema di trattamento dei reflui che prevede la subirrigazione o comunque
l'immissione degli stessi negli strati superficiali del sottosuolo, o
in ogni caso in cui siano presenti pozzi per la captazione delle acque
nel raggio di 25 metri dal punto in cui le acque reflue verranno a contatto
con il suolo, è necessario allegare anche una relazione geologica,
redatta e firmata da un tecnico abilitato, da cui risultino anche le tecniche
e gli accorgimenti che verranno adottati per evitare l'inquinamento delle
falde idriche.
Nel caso di scarichi con potenzialità superiore a 100 abitanti
equivalenti tutti gli allegati dovranno essere prodotti in triplice copia.
Art. 7 Istruttoria
Per gli scarichi con potenzialità inferiore a 100 abitanti equivalenti
il competente ufficio comunale istruisce la pratica, verificando la completezza
della documentazione presentata e la congruità con quanto stabilito
nel presente regolamento, nel decreto, nella legge regionale e nel regolamento
regionale.
Un apposito protocollo tecnico, redatto e aggiornato dall'ARPAT, servirà
a meglio orientare i tecnici che sottoscrivono le domande, nonché
l'Ufficio Comunale circa i metodi più corretti di trattamento dei
reflui ed il dimensionamento in rapporto alle caratteristiche quantitative.
Nel caso in cui il sistema di trattamento dei reflui proposto non rientri
tra le tipologie impiantistiche adottabili come trattamenti appropriati
così come definite nella tabella 1 dell'allegato 2 al regolamento
regionale, verrà valutato caso per caso, secondo i principi di
cui al capo VI del regolamento regionale stesso, se il trattamento sia
comunque da ritenersi appropriato.
Per gli scarichi con potenzialità superiore a 100 abitanti equivalenti,
oltre alle verifiche di cui ai comma precedenti, viene richiesto un parere
tecnico all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana
(Arpat), con oneri a carico del richiedente.
Tale parere potrà essere richiesto anche per scarichi con potenzialità
inferiore a 100 AE, su espressa indicazione motivata da parte del responsabile
del procedimento, ogni volta che nell'istruttoria sia ravvisata la necessità
di avvalersi delle specifiche competenze dell'Agenzia per valutare nel
merito la congruità della soluzione tecnica proposta.
Nei casi previsti dal comma precedente il responsabile del procedimento
avvisa il richiedente, e contestualmente chiede il pagamento dei diritti
ARPAT e la presentazione di una ulteriore copia degli allegati.
Nel caso in cui la soluzione tecnica proposta non sia considerata idonea,
la domanda è respinta con provvedimento motivato.
Nel caso di idoneità dello scarico l'autorizzazione viene rilasciata
con l'indicazione, per quanto attiene la gestione dello scarico, del rispetto
delle prescrizioni di carattere generale di cui al successivo art.11 e
di eventuali prescrizioni particolari.
Dell'atto di autorizzazione fa parte integrante e sostanziale la documentazione
tecnica allegata alla domanda.
CAPO III - NORMATIVA TRANSITORIA PER GLI SCARICHI ESISENTI INFERIORI A 100 AE - torna all'indice
Art. 8 Obblighi per i titolari
di scarichi esistenti
I titolari di scarichi di acque reflue domestiche o assimilate, già attivi alla data del 28 maggio 2003 e non ancora autorizzati con un provvedimento
espresso da parte del Comune, devono presentare domanda di autorizzazione
allo scarico, utilizzando l'apposito modello di domanda disponibile presso
l'URP, l'ufficio ambiente e sul sito internet del comune.
Il termine per la presentazione della domanda, alle norme attualmente
vigenti, è il 2 agosto 2004.
Successivamente a tale data le domande di autorizzazione per gli scarichi
esistenti saranno considerate autodenunce di scarichi non autorizzati,
e pertanto i richiedenti verranno sanzionati ai sensi delle disposizioni
contenute nel decreto, nella legge regionale e nel regolamento regionale.
Per gli scarichi esistenti con potenzialità superiore a 100 AE
è necessario attenersi ai trattamenti appropriati indicati nella
tabella 1 dell'allegato 2 del Regolamento 28/R, pertanto deve essere utilizzato
il modello di domanda per i nuovi scarichi
Art. 9 Contenuto delle domande
La domanda, in bollo di legge, deve contenere, oltre a quanto previsto
per i nuovi scarichi, anche una dichiarazione se l'impianto sia stato
o meno realizzato a regola d'arte e in modo conforme a quanto stabilito
dalla delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque
dall'inquinamento del 4/2/1977 e una dichiarazione se l'impianto sia stato
o meno conservato e mantenuto in efficienza mediante interventi di manutenzione
periodica
Alla domanda devono essere allegati, in duplice copia, gli elaborati grafici
e la relazione tecnica realizzati e firmati da un tecnico abilitato, con
lo stesso contenuto richiesto per l'attivazione dei nuovi scarichi.
Nel caso di scarichi con potenzialità superiore a 100 abitanti
equivalenti gli allegati dovranno essere prodotti in triplice copia.
Gli allegati possono essere omessi, in tutto o in parte, nel caso in cui
sia indicata il numero di una pratica edilizia dove i documenti stessi
siano già inseriti.
Art. 10 Istruttoria
Per gli scarichi con potenzialità inferiore a 100 abitanti equivalenti
il competente ufficio comunale istruisce la pratica, verificando la completezza
della documentazione presentata e la congruità con quanto richiesto
nel regolamento regionale e nel presente regolamento.
Nel caso in cui il sistema di trattamento dei reflui proposto non rientri
tra le tipologie impiantistiche previste nella delibera del Comitato interministeriale
per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4/2/1977, viene valutato
caso per caso, secondo i principi di cui al capo VI del regolamento regionale
stesso, se il trattamento sia da ritenersi appropriato.
Per gli scarichi con potenzialità superiore a 100 abitanti equivalenti,
oltre alle verifiche di cui ai comma precedenti, viene richiesto un parere
tecnico all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana
(ARPAT), con oneri a carico del richiedente.
Tale parere potrà essere richiesto anche per scarichi con potenzialità
inferiore a 100 AE, su espressa indicazione motivata da parte del responsabile
del procedimento, ogni volta che nell'istruttoria sia ravvisata la necessità
di avvalersi delle specifiche competenze dell'Agenzia per valutare nel
merito la congruità della soluzione tecnica proposta.
Nei casi previsti dal comma precedente il responsabile del procedimento
avvisa il richiedente, e contestualmente chiede il pagamento dei diritti
ARPAT e la presentazione di una ulteriore copia degli allegati.
Nel caso in cui la soluzione tecnica proposta non sia considerata idonea,
la domanda è respinta con provvedimento motivato, che contiene
l'indicazione dell'obbligo di adeguare lo scarico entro i termini previsti
dal regolamento regionale.
Nel caso di idoneità dello scarico l'autorizzazione viene rilasciata
con l'indicazione, per quanto attiene la gestione dello scarico, del rispetto
delle prescrizioni di carattere generale di cui al successivo art. 11
e di eventuali prescrizioni particolari.
Dell'atto di autorizzazione fa parte integrante e sostanziale la documentazione
tecnica allegata alla domanda.
CAPO IV - DISPOSIZIONI PER IL MANTENIMENTO DEGLI IMPIANTI - torna all'indice
Art. 11 Prescrizioni generali
per i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche
Tutti i titolari di autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche,
sono tenuti al rispetto delle prescrizioni generali contenute nel decreto,
nella legge regionale e nel regolamento regionale.
Sono inoltre tenuti al rispetto delle prescrizioni specifiche per singola
tipologia di impianto installato, di seguito riportate:
- ogni impianto di trattamento deve essere dotato di due pozzetti d'ispezione
per il prelievo dei reflui in entrata ed uscita dall'impianto. Per i sistemi
a sub-irrigazione nel suolo sarà installato il solo pozzetto in
entrata;
- su tutti gli impianti deve essere mantenuta una ispezione visiva dalla
quale non devono risultare reflui torbidi e maleodoranti;
- nelle fosse settiche, fosse Imhoff e pozzetti degrassatori, i relativi
fanghi devono essere estratti, di norma, almeno una volta all'anno;
- impianti ad ossidazione biologica (impianti a fanghi attivi). Tali impianti
devono essere dotati di manuale d'uso e manutenzione specifico rilasciato
dalla ditta costruttrice ed essere gestiti secondo le indicazioni ivi
riportate. In generale i fanghi devono essere estratti periodicamente
ed allontanati come rifiuti; devono inoltre essere garantiti il funzionamento
delle attrezzature installate e la continua fornitura di corrente elettrica.
In tali impianti è auspicabile la gestione della manutenzione periodica
con ditta specializzata. Il titolare dell'autorizzazione deve verificare
una volta all'anno che l'impianto sia in grado di abbattere almeno il
70% del carico inquinante dei reflui in ingresso;
- sub-irrigazione nel suolo. Il titolare dell'autorizzazione allo scarico
dovrà verificare che la superficie di terreno, nella quale è
ubicata la rete di sub-irrigazione, non presenti avvallamenti o affioramenti
di liquami. Qualora si verifichino tali eventualità dovrà
essere ristrutturata completamente la rete ed essere riportata alla sua
funzionalità iniziale;
- fitodepurazione. Il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà
provvedere al mantenimento delle caratteristiche del progetto e la flora
ivi prevista procedendo alle sostituzioni necessarie qualora eventi imprevisti
determinino una perdita delle piante già attecchite necessarie
al buon funzionamento dell'impianto.
Eventuali altre prescrizioni od integrazioni alle varie tipologie potranno
essere previste sulla base dell'istruttoria o di linee guida o protocolli
tecnici redatti dalle strutture pubbliche.
CAPO V - DURATA E MODIFICHE DELL'AUTORIZZAZIONE - torna all'indice
Art. 12 Contenuto e durata
dell'atto di autorizzazione
L'atto di autorizzazione allo scarico contiene le indicazioni dei titolari
dello scarico, del fabbricato da cui lo scarico ha origine e della potenzialità dello scarico, espressa in abitanti equivalenti.
La durata delle autorizzazioni è di quattro anni decorrenti dalla
data del rilascio.
Le autorizzazioni sono tacitamente rinnovate con le medesime caratteristiche
e prescrizioni, di quattro anni in quattro anni, in assenza di modifiche
qualitative e quantitative dello scarico rispetto a quanto autorizzato.
Art. 13 Modifiche dell'autorizzazione
Le modifiche sostanziali degli scarichi autorizzati, riguardanti il sistema
di trattamento delle acque reflue o il corpo recettore devono essere espressamente
autorizzate, con un procedimento analogo a quello della prima autorizzazione.
Le modifiche della potenzialità di uno scarico autorizzato, che
non diano luogo a modifiche impiantistiche, devono essere comunicate dal
titolare al competente ufficio comunale, allegando una dichiarazione,
controfirmata da un tecnico che ne attesta le veridicità, che l'impianto
installato è idoneo a trattare gli scarichi per la nuova potenzialità.
CAPO VI - COLLEGAMENTO CON ALTRE NORMATIVE - torna all'indice
Art. 14 Procedimenti soggetti
a procedura SUAP
Nel caso in cui uno scarico di acque reflue domestiche o assimilate che
non recapita nella pubblica fognatura abbia origine da un fabbricato adibito
ad attività produttiva, la relativa domanda di autorizzazione allo
scarico deve essere inserita all'interno del procedimento unico previsto
dal D.Lgs 112/98 e dal relativo regolamento, DPR 447/98
In questo caso non si applicano le norme del presente regolamento per
quanto concerne i termini per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni,
che sono sostituite dalle norme relativi ai procedimenti SUAP.
Stesso procedimento, viene ad applicarsi nel caso sia costituito lo Sportello
Unico per l'Edilizia (SUE) di cui al D.P.R.380/2001 e successive modifiche
ed integrazioni.
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Art. 15 Abrogazioni
Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate
tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con la normativa richiamata
all'art. 2 e con quanto qui disciplinato.
Art. 16 Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso in cui acquista
efficacia la deliberazione del Consiglio comunale con cui viene approvato.
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